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Scontrino digitale, attivi i servizi del Fisco online
Dal 29 luglio si possono utilizzare sul portale Fatture e Corrispettivi i servizi online del Fisco pensati per il periodo transitorio senza sanzioni.
Sono attivi i servizi web dell’Agenzia delle Entrate per i commercianti che non hannoancora il registratore telematico e devono adempiere ai nuovi obblighi di invio e memorizzazione dei corrispettivi (scontrino digitale): si possono utilizzare nell’arco dei nei sei mesi senza sanzioni previsti dalla normativa, che nel periodo transitorio prevede la possibilità di invio «entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto».
 
Tutti i dettagli sono contenuti nella circolare dello scorso 5 luglio, in base alla quale dal 29 luglio sono partiti operativamente i nuovi servizi.
 
I servizi disponibili
 
Bisogna priuma entrare nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi. Da qui si accede ai servizi dedicati. Tutte le operazioni possono essere effettuate direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati.
 
·         Upload: si può caricare un file con i dati dei corrispettivi complessivi di una singola giornata, distinti per             aliquota Iva o con indicazione del “regime di ventilazione” (senza distinzione tra imponibile e imposta), oppure un file compresso con i file dei dati dei corrispettivi delle singole giornate.
 
·         Compilazione dei dati dei corrispettivi complessivi giornalieri, sempre distinti per aliquota Iva o con l’indicazione del “regime di ventilazione”.
 
·         Invio “extraportale” per la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri tramite protocollo https o sftp, mediante un sistema di cooperazione applicativa.
 
·         Ricordiamo che l’obbligo di invio dei dati dei corrispettivi giornalieri (scontrino digitale) è stato introdotto dall’articolo 2, comma 1 del Dlgs 127/2015, è partito il primo luglio scorso per chi fattura oltre          400mila euro, mentre sarà operativo dal primo gennaio 2020 per tutti gli altri esercenti.
 
·         Il decreto crescita (dl 34/2019, articolo 12-quinquies) ha introdotto il periodo transitorio di sei mesi durante i quali non si applicano sanzioni per l’invio dei dati in ritardo, se la trasmissione telematica           è comunque effettuata entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto.
 
Per mettersi in regola gli esercenti avranno tempo 6 mesi per mettersi in regola (fino al 30 giugno). Si calcola che dall'intera operazione-novità, inclusa la lotteria degli scontrini in partenza a luglio per i consumatori, già il 2020 dovrebbe portare 1,2 miliardi in più nelle casse dell'Erario. Di fatto sarà il numero di operazioni da certificare a determinare le scelte. Per quanto riguarda i produttori agricoli, in concreto, è l'adozione del regime fiscale ai fini Iva (speciale, ordinario o di esonero) a determinare, o meno, l’obbligo di applicazione delle norme sui corrispettivi telematici. Ecco le regole:

Moratoria e scadenze - Proprio per consentire l'upgrade tecnologico, ci sarà una moratoria di sei mesi. Fino al 30 giugno 2020, infatti, i nuovi soggetti obbligati potranno contare su un periodo cuscinetto nel corso del quale dovranno sempre memorizzare le operazioni effettuate ma potranno trasmettere i dati alle Entrate entro la fine del mese di successivo.
La prima scadenza di comunicazione sarà il 2 marzo 2020 (il 29 febbraio cade di sabato e il termine slitta al lunedì successivo). Questo consentirà di evitare le sanzioni per omessa trasmissione finché non sarà avvenuto il passaggio al nuovo registratore telematico. Poi da luglio, una volta scaduta la moratoria, ci saranno 12 giorni di tempo per trasmettere i dati rispetto alla data in cui è stata effettuata l'operazione.

Incremento gettitto previsto 1,2 miliardi - Il tentativo della moratoria è quello di consentire un debutto soft al nuovo obbligo, ma le aspettative sul debutto dell'adempimento sono elevate. In termini di gettito atteso già il 2020 dovrebbe portare 1,2 miliardi in più nelle casse dell'Erario.
All’effetto di autoemersione si dovrebbe aggiungere anche quello di promozione della compliance che l’agenzia delle Entrate potrà attivare attraverso le lettere in caso di anomalie nell'incrocio con altri dati, così come già fatto per la fattura elettronica. Del resto, la mole di informazioni che arriverà all'amministrazione finanziaria ha proporzioni senza precedenti: a regime si stima che confluiranno nei database del Fisco circa 35 miliardi di documenti all’anno, almeno dieci volte di più dei file trasmessi con la fattura elettronica.

La Lotteria per gli Acquirenti - il consumatore non riceverà più il “vecchio” scontrino fiscale ma il documento commerciale, che certificherà e servirà come garanzia per l'acquisto effettuato. Ma il ruolo dei clienti sarà cruciale nella promozione della compliance. Per questo, debutterà da luglio (dopo lo slittamento in avanti di sei mesi delineato con la conversione parlamentare del decreto fiscale collegato alla manovra) la lotteria degli scontrini, che consentirà di partecipare all'estrazione di premi (esentasse e su cui non graverà alcun prelievo erariale). In cambio l'acquirente dovrà fornire al commerciante/esercente il codice lotteria, che lo identificherà e gli consentirà di partecipare. Nel caso in cui l'esercente non lo acquisisca, il consumatore potrà segnalarlo alle Entrate. E le segnalazioni saranno utilizzate per l'analisi del rischio di evasione.


Scelta libera tra registratore e procedura web - Dal primo gennaio 2020, i nuovi apparecchi con i quali tutti i contribuenti dovranno necessariamente familiarizzare, sono: il registratore telematico (in sostituzione degli “scontrini”), o in alternativa, la procedura web dell'Agenzia per l'emissione del documento commerciale (in sostituzione della ricevuta fiscale). La scelta è del tutto libera e non richiede nessuna opzione specifica.
In ogni caso, l'emissione della fattura immediata (elettronica) esonera il contribuente dall'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. In altre parole sarà il contribuente a poter decidere se avvalersi/dotarsi dei nuovi strumenti telematici per la gestione dei corrispettivi, poiché quest'ultimo, alternativamente, potrebbe documentare tutti i propri ricavi fiscali con l'emissione della fattura elettronica per ogni singola operazione. È facile intuire che questa scelta sarà necessariamente veicolata dal numero di operazioni da certificare.

I Soggetti forfettari - I soggetti in regime forfettario, esercenti commercio al minuto e attività assimilate non beneficiano di una specifica esclusione all’invio dei corrispettivi. Per loro vale l'impegno all'emissione della fattura se richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione e a loro si applica la regola che prevede che il rilascio dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale non sia obbligatorio qualora per l'operazione venga emessa la fattura.
Questi contribuenti potrebbero optare per l'emissione della fattura in luogo del corrispettivo telematico. Con la possibilità di decidere se la stessa debba essere cartacea od elettronica. Per i prestatori non avvezzi all'uso di strumenti informatici (per esempio, un barbiere prossimo alla pensione) potrebbe essere una valida opzione l'emissione della fattura cartacea magari nella forma semplificata.
In tali casi potrebbe essere conveniente pre-impostare i dati della fattura semplificata, così da inserire solo il codice fiscale del cliente.








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