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Fisco
Regime forfettario, come cambia nel 2020
Requisiti più stringenti per l'accesso 2020 al regime forfettario, un anno in meno per gli accertamenti con la fattura elettronica: le novità per i forfettari in manovra.
La stretta sul regime forfettario contenuta nella legge di Bilancio 2020 prevede paletti più severi per poter applicare la tassazione agevolata al 15%: resta il precedente tetto di 65mila euro, ma tornano alcune limitazioni relative alle spese massime sostenibili nel corso dell’anno e alla compatibilità con il lavoro dipendente.
 
Sono le caratteristiche fondamentali della misura sul regime forfetario inserita in manovra, che si accompagna alla cancellazione del nuovo regime agevolato con aliquota al 20% per le Partite IVA che ricavano fra i 65mila e i 100mila euro. Un’opzione prevista dalla Legge di Bilancio del 2019, con entrata in vigore 2020, e che invece viene eliminata.
 
La norma con la stretta sul regime forfettario è il comma 692 della manovra, che va a modificare il comma 54 dell’articolo 1 della legge 190/2014.
 
Il requisito fondamentale per applicare il regime forfettario restano ricavi o compensi fino a 65mila euro. Diventa però necessario che il contribuente non abbia sostenuto spese sopra i 20mila euro lordi per lavoro accessorio, lavoratori dipendenti, collaboratori. Dunque, una restrizione rispetto alla misura applicata nel 2019, che non prevedeva limiti alle spese per collaboratori.
 
Viene reintrodotto anche un nuovo paletto relativo alla possibilità di cumulare il regime forfettario con lo svolgimento di lavoro dipendente. Forfettario escluso per chi nell’anno precedente ha percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati sopra i 30mila euro annui.
 
Non entrerà invece mai in vigore la nuova aliquota fiscale al 20% per le partite IVA fra 65mila e 100mila euro di ricavi. Come detto, la manovra elimina la previsione di legge che avrebbe fatto partire questa nuova tassazione dal prossimo gennaio.
 
C’è una novità per i forfettari che applicano la fatturazione elettronica: nel caso in cui emettano esclusivamente fatture elettroniche, il termine di decadenza per gli avvisi i di accertamento è ridotto di un anno, passando quindi da cinque a quattro. Quindi, le partite IVA in regime forfettario che emettono esclusivamente fattura elettronica possono ricevere avvisi di accertamento al massimo entro quattro anni.
 
Infine, un risvolto relativo al regime forfettario è contenuto nelle nuove misure Industria 4.0. Il super e l’iper-ammortamento applicati negli anni scorsi all’acquisto di macchinari, hardware e software, sono sostituiti da un credito d’imposta che è utilizzabile da tutte le Partite IVA, indipendentemente dal regime fiscale adottato. In pratica, quindi, anche i contribuenti in regime forfettario possono applicare il nuova credito d’imposta investimenti Impresa 4.0.
Moratoria e scadenze - Proprio per consentire l'upgrade tecnologico, ci sarà una moratoria di sei mesi. Fino al 30 giugno 2020, infatti, i nuovi soggetti obbligati potranno contare su un periodo cuscinetto nel corso del quale dovranno sempre memorizzare le operazioni effettuate ma potranno trasmettere i dati alle Entrate entro la fine del mese di successivo.
La prima scadenza di comunicazione sarà il 2 marzo 2020 (il 29 febbraio cade di sabato e il termine slitta al lunedì successivo). Questo consentirà di evitare le sanzioni per omessa trasmissione finché non sarà avvenuto il passaggio al nuovo registratore telematico. Poi da luglio, una volta scaduta la moratoria, ci saranno 12 giorni di tempo per trasmettere i dati rispetto alla data in cui è stata effettuata l'operazione.
Incremento gettitto previsto 1,2 miliardi - Il tentativo della moratoria è quello di consentire un debutto soft al nuovo obbligo, ma le aspettative sul debutto dell'adempimento sono elevate. In termini di gettito atteso già il 2020 dovrebbe portare 1,2 miliardi in più nelle casse dell'Erario.
All’effetto di autoemersione si dovrebbe aggiungere anche quello di promozione della compliance che l’agenzia delle Entrate potrà attivare attraverso le lettere in caso di anomalie nell'incrocio con altri dati, così come già fatto per la fattura elettronica. Del resto, la mole di informazioni che arriverà all'amministrazione finanziaria ha proporzioni senza precedenti: a regime si stima che confluiranno nei database del Fisco circa 35 miliardi di documenti all’anno, almeno dieci volte di più dei file trasmessi con la fattura elettronica.

La Lotteria per gli Acquirenti - il consumatore non riceverà più il “vecchio” scontrino fiscale ma il documento commerciale, che certificherà e servirà come garanzia per l'acquisto effettuato. Ma il ruolo dei clienti sarà cruciale nella promozione della compliance. Per questo, debutterà da luglio (dopo lo slittamento in avanti di sei mesi delineato con la conversione parlamentare del decreto fiscale collegato alla manovra) la lotteria degli scontrini, che consentirà di partecipare all'estrazione di premi (esentasse e su cui non graverà alcun prelievo erariale). In cambio l'acquirente dovrà fornire al commerciante/esercente il codice lotteria, che lo identificherà e gli consentirà di partecipare. Nel caso in cui l'esercente non lo acquisisca, il consumatore potrà segnalarlo alle Entrate. E le segnalazioni saranno utilizzate per l'analisi del rischio di evasione.

Scelta libera tra registratore e procedura web - Dal primo gennaio 2020, i nuovi apparecchi con i quali tutti i contribuenti dovranno necessariamente familiarizzare, sono: il registratore telematico (in sostituzione degli “scontrini”), o in alternativa, la procedura web dell'Agenzia per l'emissione del documento commerciale (in sostituzione della ricevuta fiscale). La scelta è del tutto libera e non richiede nessuna opzione specifica.
In ogni caso, l'emissione della fattura immediata (elettronica) esonera il contribuente dall'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. In altre parole sarà il contribuente a poter decidere se avvalersi/dotarsi dei nuovi strumenti telematici per la gestione dei corrispettivi, poiché quest'ultimo, alternativamente, potrebbe documentare tutti i propri ricavi fiscali con l'emissione della fattura elettronica per ogni singola operazione. È facile intuire che questa scelta sarà necessariamente veicolata dal numero di operazioni da certificare.

I Soggetti forfettari - I soggetti in regime forfettario, esercenti commercio al minuto e attività assimilate non beneficiano di una specifica esclusione all’invio dei corrispettivi. Per loro vale l'impegno all'emissione della fattura se richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione e a loro si applica la regola che prevede che il rilascio dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale non sia obbligatorio qualora per l'operazione venga emessa la fattura.
Questi contribuenti potrebbero optare per l'emissione della fattura in luogo del corrispettivo telematico. Con la possibilità di decidere se la stessa debba essere cartacea od elettronica. Per i prestatori non avvezzi all'uso di strumenti informatici (per esempio, un barbiere prossimo alla pensione) potrebbe essere una valida opzione l'emissione della fattura cartacea magari nella forma semplificata.
In tali casi potrebbe essere conveniente pre-impostare i dati della fattura semplificata, così da inserire solo il codice fiscale del cliente.








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